CTU e CTP: quale differenza?
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Due figure essenziali quando il giudice deve affrontare questioni specialistiche, con ruoli profondamente diversi.
Nelle controversie in materia di responsabilità sanitaria ricorrono frequentemente due sigle: CTU, Consulente Tecnico d’Ufficio, e CTP, Consulente Tecnico di Parte.
Si tratta di due figure entrambe essenziali quando il giudice deve affrontare questioni che richiedono competenze scientifiche o specialistiche, ma il loro ruolo è profondamente diverso.
Comprendere questa differenza è importante non soltanto per gli avvocati, ma anche per il paziente, il medico, la struttura sanitaria o la compagnia assicurativa coinvolti in un contenzioso.
Chi è il CTU?
Il Consulente Tecnico d’Ufficio viene nominato dal giudice quando, per decidere una controversia, sono necessarie conoscenze tecniche che esulano da quelle propriamente giuridiche.
Il CTU è quindi un ausiliario del giudice.
Riceve uno specifico quesito e deve svolgere le proprie valutazioni in maniera indipendente e imparziale, esaminando la documentazione, partecipando alle operazioni peritali e confrontandosi con i consulenti nominati dalle parti.
Il CTU non rappresenta né il paziente né il medico o la struttura sanitaria.
E soprattutto non decide la causa.
Il suo compito è fornire al giudice gli elementi tecnici necessari per comprendere i fatti. La decisione finale sulla responsabilità e sulle conseguenze giuridiche rimane di competenza del giudice.
Nel processo civile, le parti possono nominare propri consulenti tecnici, i quali partecipano alle operazioni peritali e possono formulare osservazioni sulle conclusioni del consulente del giudice.
Chi è il CTP?
Il Consulente Tecnico di Parte viene invece scelto da una delle parti.
Può essere nominato dal paziente o dai suoi familiari, dal medico, dalla struttura sanitaria, dalla compagnia assicurativa o da qualsiasi altra parte coinvolta nel procedimento.
La sua funzione consiste nel tutelare tecnicamente la posizione della parte che lo ha incaricato, verificando che la ricostruzione clinica, scientifica e medico-legale sia corretta e che tutti gli elementi rilevanti siano adeguatamente considerati.
Ciò non significa sostenere necessariamente e a ogni costo la tesi del proprio assistito.
Una consulenza tecnicamente seria deve innanzitutto individuare ciò che è scientificamente e documentalmente sostenibile.
Proprio per questo un buon CTP deve essere in grado anche di segnalare preventivamente i punti deboli della posizione della parte che assiste.
Che cosa fa concretamente il CTP?
Nella responsabilità sanitaria il lavoro del consulente di parte può iniziare molto prima della CTU.
Il CTP può esaminare la documentazione clinica per stabilire preliminarmente se esistano effettivi elementi di censura oppure, al contrario, se l'evento sfavorevole rappresenti una complicanza non imputabile a condotte inappropriate.
Può quindi:
- ricostruire cronologicamente la vicenda clinica
- individuare indicazioni e controindicazioni delle procedure eseguite
- verificare il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali
- valutare diagnosi, tempistica e appropriatezza delle decisioni terapeutiche
- distinguere una complicanza inevitabile da un evento potenzialmente prevenibile
- analizzare il nesso causale tra eventuale condotta censurabile e danno
- partecipare alle operazioni della CTU
- formulare osservazioni critiche alla relazione del consulente d'ufficio
La funzione del CTP è quindi molto più ampia della semplice redazione di una relazione.
CTU e CTP non sono avversari
È riduttivo considerare CTU e CTP come due figure necessariamente contrapposte.
La CTU dovrebbe rappresentare un momento di contraddittorio tecnico-scientifico.
Il CTU deve ascoltare e valutare le osservazioni dei consulenti delle parti; i CTP, a loro volta, devono formulare contestazioni tecnicamente motivate e fondate sulla documentazione, sulle conoscenze scientifiche disponibili e sulle specificità del caso concreto.
Un'osservazione di parte efficace non dovrebbe quindi limitarsi ad affermare che il CTU “ha torto”, ma dovrebbe spiegare dove, perché e sulla base di quali elementi clinici, scientifici o documentali una determinata conclusione possa essere rivista.
Nella responsabilità sanitaria conta la competenza specialistica
Questo aspetto assume particolare importanza nelle controversie sanitarie.
La Legge 24/2017 prevede, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, che la consulenza o la perizia sia affidata a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti della disciplina interessata, dotati di specifica e pratica conoscenza dell'oggetto del procedimento.
Il principio è rilevante.
Una controversia riguardante, per esempio, una sostituzione valvolare, una TAVI, un bypass coronarico, una dissezione aortica o una complicanza dopo cardiochirurgia non può essere valutata soltanto in astratto.
Occorre conoscere concretamente la patologia, le alternative terapeutiche disponibili, le difficoltà tecniche della procedura, le possibili complicanze e il processo decisionale clinico che ha portato a una determinata scelta.
La competenza medico-legale e quella clinico-specialistica sono differenti, ma complementari.
La prima consente di inquadrare correttamente causalità, danno e criteri della responsabilità; la seconda permette di comprendere se, in quella specifica situazione clinica, la condotta tenuta fosse realmente appropriata secondo le conoscenze scientifiche e le possibilità concretamente disponibili.
Il valore delle osservazioni alla CTU
Uno dei momenti più importanti dell'attività del CTP è l'esame della bozza di relazione del CTU.
Il processo civile prevede che le parti possano trasmettere le proprie osservazioni e che il consulente d'ufficio debba successivamente valutarle nella relazione definitiva.
Questa fase non dovrebbe essere considerata una formalità.
Un'osservazione puntuale può richiamare un documento non adeguatamente considerato, correggere una ricostruzione cronologica, evidenziare una diversa interpretazione di un esame diagnostico, richiamare una linea guida pertinente o contestare la ricostruzione del nesso causale.
Il CTP svolge quindi anche una funzione di controllo tecnico del percorso peritale.
Qual è, in definitiva, la differenza?
La differenza fondamentale può essere riassunta in modo semplice:
il CTU assiste tecnicamente il giudice; il CTP assiste tecnicamente una delle parti.
Il primo deve offrire al giudice una valutazione indipendente e imparziale.
Il secondo deve verificare che la posizione della parte che assiste venga rappresentata correttamente sotto il profilo tecnico-scientifico e che nessun elemento rilevante venga trascurato.
Entrambi, tuttavia, dovrebbero avere un medesimo punto di riferimento: la documentazione disponibile, le conoscenze scientifiche e la corretta ricostruzione dei fatti.
In medicina, infatti, un esito negativo non equivale automaticamente a un errore; allo stesso modo, la qualificazione di un evento come “complicanza” non esclude automaticamente una responsabilità.
È necessario ricostruire ciò che è realmente accaduto, stabilire quali decisioni fossero ragionevolmente esigibili in quel preciso momento e valutare, con metodo scientifico e senza giudizi retrospettivi, l'eventuale relazione causale tra condotta e danno.
È precisamente in questo spazio che CTU e CTP svolgono ruoli diversi, ma entrambi fondamentali per una corretta valutazione della responsabilità sanitaria.
Per una valutazione documentale sulla vostra vicenda, inviate una richiesta di consulenza.