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Danno da morte o perdita di chance? Il nodo del nesso causale nella responsabilità sanitaria

Danno da morte e perdita di chance non sono due modi di quantificare lo stesso evento: presuppongono accertamenti causali differenti.

Quando un paziente muore dopo un ritardo diagnostico, un trattamento non tempestivo o una condotta sanitaria ritenuta inappropriata, uno dei problemi medico-legali più complessi consiste nello stabilire che cosa abbia realmente determinato quella condotta.

La domanda fondamentale è:

il paziente è morto a causa dell'errore sanitario oppure l'errore gli ha soltanto sottratto una possibilità di sopravvivere più a lungo?

La distinzione è essenziale.

Danno conseguente alla morte e danno da perdita di chance di sopravvivenza non rappresentano infatti due diverse modalità di quantificare lo stesso evento, ma presuppongono accertamenti causali differenti.

Il primo problema è sempre il nesso causale

In ambito civilistico non è necessario raggiungere la certezza assoluta propria delle scienze matematiche.

Occorre verificare, attraverso un ragionamento controfattuale, se eliminando mentalmente la condotta censurata e ipotizzando invece il comportamento corretto, l'evento dannoso si sarebbe verosimilmente evitato.

Il criterio comunemente utilizzato è quello del “più probabile che non”.

In termini semplici:

che cosa sarebbe verosimilmente accaduto se il sanitario avesse agito correttamente e tempestivamente?

È questa la domanda che precede qualsiasi valutazione sulla perdita di chance.

Quando si può parlare di danno conseguente alla morte?

Se l'analisi clinica e medico-legale consente di affermare che, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, una condotta appropriata avrebbe evitato il decesso verificatosi in quel momento, la condotta sanitaria assume rilevanza causale rispetto alla morte.

In questo caso non siamo di fronte a una semplice perdita di chance.

L'evento causalmente collegato alla condotta è la morte stessa o la sua anticipazione.

Per i familiari può quindi assumere rilievo, ricorrendone i presupposti, il danno da perdita del rapporto parentale, che costituisce un danno proprio dei congiunti.

È importante tuttavia utilizzare correttamente l'espressione “danno da morte”.

Nel nostro ordinamento non ogni conseguenza della morte viene automaticamente trasmessa agli eredi. Occorre distinguere i danni spettanti direttamente ai congiunti da quelli eventualmente maturati in capo alla vittima prima del decesso.

E se il paziente sarebbe comunque morto?

Questa è una delle situazioni più frequenti e più difficili nella responsabilità sanitaria.

Si pensi a un paziente affetto da una neoplasia avanzata, da grave scompenso cardiaco, da sepsi o da una patologia cardiovascolare ad elevata mortalità.

La malattia di base avrebbe potuto comunque condurre al decesso.

Ciò non significa però che un eventuale errore sia irrilevante.

Occorre domandarsi se la condotta sanitaria abbia anticipato la morte.

Se è possibile affermare che, senza quella condotta, il paziente sarebbe sopravvissuto per un periodo ulteriore ragionevolmente determinabile, siamo ancora nell'ambito di un evento causalmente accertabile.

La Cassazione ha distinto chiaramente questa situazione dalla perdita di chance: la perdita anticipata della vita non coincide con la perdita di una mera possibilità di sopravvivenza. (Cass. civ., sez. III, n. 26851/2023; n. 35998/2023).

Quando nasce invece la perdita di chance?

La situazione cambia quando non sia possibile affermare che la condotta corretta avrebbe evitato la morte o consentito una determinata sopravvivenza ulteriore, ma sia comunque possibile dimostrare che il paziente è stato privato di una seria, concreta e apprezzabile possibilità di un risultato migliore.

Quella possibilità può riguardare:

Il danno non consiste quindi direttamente nella morte.

Consiste nella possibilità perduta.

La Cassazione nel 2025 ha ribadito che, quando viene escluso il rapporto causale tra la condotta sanitaria e il decesso, può comunque essere risarcibile la perdita di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire un risultato più favorevole, purché sia dimostrato il rapporto causale tra la condotta colposa e la perdita di quella possibilità. (Cass. civ., sez. III, n. 16326/2025).

Perdita di chance non significa “probabilità inferiore al 50%”

Questo è probabilmente l'equivoco più frequente.

Talvolta il ragionamento viene semplificato in questo modo:

probabilità di sopravvivenza superiore al 50% = danno da morte;probabilità inferiore al 50% = perdita di chance.

La questione è molto più complessa.

La recente giurisprudenza della Cassazione ha precisato che la distinzione non può essere effettuata semplicemente sulla base di una percentuale.

Con l'ordinanza n. 25480 del 17 settembre 2025 la Suprema Corte ha sottolineato che ciò che caratterizza la perdita di chance è soprattutto l'incertezza del risultato sperato, e non semplicemente il fatto che la probabilità fosse numericamente alta o bassa.

Una percentuale epidemiologica, quindi, non può essere trasformata automaticamente in una percentuale di responsabilità.

Il problema delle statistiche

Questo punto è particolarmente importante nella consulenza medico-legale.

Supponiamo che la letteratura scientifica dimostri che pazienti con determinate caratteristiche abbiano una sopravvivenza a cinque anni del 60%.

Non è corretto concludere automaticamente:

“quel paziente aveva il 60% di probabilità di sopravvivere”.

Il dato statistico riguarda una popolazione.

Il giudizio causale riguarda invece un singolo individuo.

Occorre quindi considerare:

Le evidenze scientifiche costituiscono la base del giudizio, ma devono essere applicate alle caratteristiche specifiche del paziente.

Il controfattuale medico-legale

Una corretta valutazione dovrebbe ricostruire due differenti percorsi.

Il primo è quello reale:

che cosa è effettivamente accaduto?

Il secondo è quello controfattuale:

che cosa sarebbe verosimilmente accaduto se la condotta fosse stata corretta?

Per esempio:

diagnosi tempestiva → trattamento appropriato → probabilità di controllo della malattia → possibilità di sopravvivenza.

Il confronto tra i due percorsi consente di comprendere se l'errore abbia:

Sono situazioni radicalmente differenti.

Non ogni errore determina un danno risarcibile

Anche questo principio è fondamentale.

È possibile che una condotta sanitaria sia stata inappropriata e che, tuttavia, non abbia modificato l'esito clinico.

Errore e danno non sono sinonimi.

Perché sorga una responsabilità risarcitoria occorre individuare una conseguenza dannosa causalmente collegata alla condotta.

Lo stesso vale per la perdita di chance.

La chance non può diventare una sorta di soluzione residuale da utilizzare ogni volta che non si riesce a dimostrare che l'errore abbia causato la morte.

Deve esistere una possibilità reale, seria, concreta e apprezzabile e deve essere dimostrato che proprio la condotta censurata l'abbia fatta perdere.

La Cassazione ha ribadito nel 2025 che il danno da perdita di chance non è “in re ipsa”: la sua consistenza deve essere allegata e dimostrata.

Un esempio

Consideriamo un paziente con una patologia grave per il quale venga diagnosticata con notevole ritardo una complicanza potenzialmente trattabile.

Prima ipotesi

Dalla documentazione e dalle evidenze scientifiche emerge che un trattamento tempestivo avrebbe, secondo il criterio del più probabile che non, evitato il decesso.

L'evento morte è causalmente riferibile al ritardo.

Seconda ipotesi

La malattia era comunque destinata a condurre alla morte, ma una diagnosi tempestiva avrebbe consentito con ragionevole probabilità una sopravvivenza significativamente più lunga.

Può configurarsi una perdita anticipata della vita, da tenere distinta dalla mera chance.

Terza ipotesi

Non è possibile stabilire se un intervento tempestivo avrebbe realmente evitato o ritardato in misura determinabile la morte.

È però dimostrabile che esisteva una concreta possibilità di ottenere una maggiore sopravvivenza e che il ritardo diagnostico ha definitivamente eliminato quella possibilità.

Può allora configurarsi un danno da perdita di chance.

Quarta ipotesi

Anche con diagnosi e trattamento tempestivi non esisteva una concreta possibilità di modificare l'evoluzione clinica.

In questo caso la censurabilità della condotta, da sola, non è sufficiente a dimostrare un danno causalmente risarcibile.

Come si quantifica una chance perduta?

Anche sotto questo aspetto occorre evitare automatismi.

Non è necessariamente corretto prendere il valore economico attribuito al danno da morte e moltiplicarlo semplicemente per una determinata percentuale di sopravvivenza.

La Cassazione, con l'ordinanza n. 2861 del 5 febbraio 2025, ha ribadito che il danno da perdita di chance di sopravvivenza deve essere valutato equitativamente, considerando la serietà, concretezza e consistenza della possibilità perduta e le caratteristiche specifiche del caso. Non può essere automaticamente parametrato, neppure mediante semplici riduzioni percentuali, alle tabelle previste per altri tipi di danno.

La percentuale può quindi rappresentare un elemento della valutazione, ma non esaurisce il giudizio.

Il ruolo del consulente medico

In controversie di questo tipo, il compito del medico-legale e dello specialista clinico non dovrebbe essere quello di attribuire arbitrariamente una percentuale.

Occorre invece ricostruire:

Solo dopo questa ricostruzione è possibile qualificare correttamente il danno.

Il rischio dell'“hindsight bias”

La valutazione deve infine evitare un errore frequente: giudicare le decisioni sanitarie conoscendo già l'esito finale.

Il fatto che il paziente sia morto non dimostra che una scelta alternativa lo avrebbe salvato.

Allo stesso modo, la gravità della malattia non dimostra che qualsiasi errore fosse irrilevante.

L'analisi deve essere condotta ex ante, utilizzando le informazioni che erano disponibili nel momento in cui la decisione avrebbe dovuto essere assunta.

Conclusioni

Nella responsabilità sanitaria la domanda “danno da morte o perdita di chance?” non può essere risolta applicando meccanicamente una percentuale.

Occorre prima stabilire quale evento sia causalmente attribuibile alla condotta sanitaria.

Se l'errore ha causato, secondo i criteri civilistici, la morte o la sua anticipazione, il danno riguarda quell'evento.

Se invece non è dimostrabile che l'errore abbia causato la morte, ma è dimostrabile che abbia fatto perdere una seria, concreta e apprezzabile possibilità di maggiore sopravvivenza o di un migliore decorso clinico, può configurarsi un danno da perdita di chance.

La distinzione richiede quindi di mantenere separati tre concetti:

errore, causalità e danno.

Sono piani diversi e non necessariamente sovrapponibili.

Ed è proprio la corretta ricostruzione del rapporto tra questi tre elementi che rappresenta uno dei passaggi più delicati della valutazione medico-legale nella responsabilità sanitaria.

Per una valutazione documentale sulla vostra vicenda, inviate una richiesta di consulenza.